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Indennità ai familiari dei deceduti per Covid

Indennità ai familiari dei deceduti per Covid

Indennità a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19. La presidente della FnO Tsrm Pstrp Teresa Calandra e il tesoriere Matteo Toniolo ci informano che la domanda deve essere presentata tramite l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19”, disponibile nel portale www.inail.it al percorso “Servizi per te-Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi), entro il 4 marzo 2023.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
• titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni sanitaria beneficiarie.
• contratto di lavoro o prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo dell’emergenza ossia dal 31 gennaio 2020-31 marzo 2022;
• Il decesso certificato entro il 28 dicembre 2022, per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19: contagio che deve essere avvenuto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

La gestione e l’istruttoria delle istanze è affidata all’Inail e l’indennizzo sarà corrisposto una tantum e sarà materialmente erogato dall’Inail a seguito di approvazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Va ricordato che il Fondo predisposto è complessivamente pari a 15 milioni di euro. L’ammontare dell’indennità eventualmente elargita al singolo dipenderà, pertanto, dal numero dei richiedenti.

LE NORME
Le norme che hanno previsto l’istituzione di un fondo per garantire un’indennità ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per il Covid sono l’articolo 22-bis del DL 18/2020 secondo le modalità di attuazione di cui al DM 22 settembre 2022. La circolare INAIL del 3 gennaio 2023, n. 1 fornisce indicazioni circa l’elargizione economica del fondo. Il beneficio spetta ai superstiti del sanitario deceduto che abbia contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 e, in particolare:

  • al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
  • in mancanza dei primi, ai genitori naturali o adottivi.
    Il contagio deve essere avvenuto nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022.

Le domande vanno presentate entro il 4 marzo

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