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Obbligo formativo in materia di radioprotezione

Obbligo formativo in materia di radioprotezione

Gentili colleghi,

la presente per ricordare l’imminente chiusura del triennio formativo 2020-2022 ed invitarVi a verificare nel vostro profilo all’interno del portale CoGeAPS l’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Sulla piattaforma è inoltre presente la sezione ‘Radioprotezione’ che consente ai professionisti di procedere  al riconoscimento dei crediti dovuti nel triennio in corso in materia di radioprotezione del paziente. 
Ricordiamo che l’obbligo formativo in tema di radioprotezione del paziente è stato stabilito all’articolo 162 del Decreto Legislativo 101 del 2022 che ha individuato per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica l’obbligo di acquisizione di una percentuale di crediti inerenti la radioprotezione del paziente pari ad almeno il 10% dell’obbligo formativo individuale. Quest’ultimo è riferito al totale del triennio, calcolato al netto di bonus, esoneri ed esenzioni (esempio: se il debito formativo è di 60 crediti nel triennio vi è obbligo che 6 crediti siano a tema radioprotezione del paziente). 
Al fine dell’assolvimento del suddetto adempimento il portale CoGeAPS ha reso disponibile la possibilità di sanare il pregresso permettendo al professionista di agire in via autonoma.
Invitiamo pertanto coloro che non lo avessero fatto a regolare la propria posizione entro la scadenza del triennio in corso (31 dicembre 2022) accedendo alla propria area riservata del sito www.cogeaps.it. Una volta eseguito l’accesso alla propria area riservata è sufficiente proseguire  nella sezione ‘Radioprotezione’ nella quale è possibile prendere visione dell’elenco dei corsi svolti nel corso del triennio. Entrando nei dettagli dei singoli corsi è possibile individuare quelli utili all’assolvimento dell’obbligo di formazione in materia di radioprotezione del paziente (l’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente” è ricompreso nel n. 27: “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”) e sugli stessi deve essere apposto un ‘flag’ (cliccando sull’icona della matita rossa posta sulla riga corrispondente al corso che si vuole attribuire all’obiettivo 27). La suddetta procedura deve essere ripetuta fino al raggiungimento della somma di crediti pari ad almeno il 10% dei crediti corrispondenti al proprio obbligo formativo con il limite di non superare il 50% dei crediti totali acquisiti arrotondato ad unità intera inferiore. 
Infine si precisa che possono essere utili all’assolvimento dell’obbligo formativo in tema di radioprotezione del paziente anche i crediti acquisiti mediante autoformazione (ricordando che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale), sottolineando che però solamente metà dei crediti di radioprotezione del paziente possono essere conseguiti mediante autoformazione (esempio: se il debito formativo totale è di 60 crediti nel triennio e vi è quindi obbligo che 6 crediti siano a tema radioprotezione, di questi solo 3 possono essere acquisiti tramite autoformazione). Il riconoscimento di crediti per attività di autoformazione è subordinato alla presentazione da parte del professionista della documentazione attestante l’attività svolta (sempre sul sito www.cogeaps.it nell’apposita sezione) specificando che l’attività di autoformazione è riferibile alla ‘radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020’

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