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 Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi. (art. 107 del CCNL del Comparto sanità)

 Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi. (art. 107 del CCNL del Comparto sanità)

Gentili Colleghi,

si trasmettono di seguito i chiarimenti, forniti dalla FNO TSRM e PSTRP, in merito alla possibilità che l’indennità per l’operatività in particolari UO/ Servizi competa anche ad altro personale sanitario del comparto oltre che ai Medici e al personale infermieristico.

L’articolo 107, comma 4, del CCNL del Comparto sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, dà attuazione alla disposizione legislativa disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

In particolare, la clausola contrattuale in parola stabilisce che, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro.

Il medesimo comma 4 prevede che le Regioni individuino la quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse Regioni nella tabella G allegata al CCNL.

È, altresì, stabilito che, nelle more delle determinazioni regionali, il riconoscimento al personale operante nei servizi di pronto soccorso, all’interno dell’anzidetto limite e a titolo di anticipazione dell’indennità, dell’importo mensile lordo di 40,00 €, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

Si evidenzia poi che l’articolo 7 del CCNL del 2 novembre 2022 dà facoltà alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 293, della legge 234/2021.

Alcune Regioni, considerata la ratio dell’indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell’ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, hanno ripartito le risorse assegnate tra le Aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi al 31 dicembre 2021.

Le Aziende, secondo la previsione dell’articolo 107, comma 4 del CCNL del Comparto sanità del 2 novembre 2022, dovranno attribuire l’indennità ai lavoratori di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati ai servizi di pronto soccorso.

Si precisa, infine, che i criteri di riparto delle risorse tra le Aziende, sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali del Comparto sanità, sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

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